Con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha dato attuazione alla modifica dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006, introducendo la possibilità per i liberi professionisti di iscriversi all’Albo per effettuare il trasporto dei rifiuti da loro stessi prodotti.

La novità riguarda gli iscritti agli ordini e agli albi professionali che, nello svolgimento di attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi. Per questi soggetti è stata istituita la sottocategoria 2-quater, dedicata alla raccolta e al trasporto esclusivamente dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla propria attività.

Per ottenere l’iscrizione è necessario possedere alcuni requisiti: essere regolarmente iscritti al proprio albo professionale, soddisfare parte dei requisiti soggettivi previsti dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e disporre di uno o più veicoli idonei al trasporto dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente sull’autotrasporto.

La domanda dovrà essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo Gestori Ambientali territorialmente competente, allegando la documentazione relativa ai veicoli utilizzati e indicando le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono trasportare.

L’iscrizione è inoltre subordinata al pagamento di un contributo annuale di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.

L’autorizzazione avrà una validità di cinque anni e potrà essere rinnovata. Resterà tuttavia limitata al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi prodotti direttamente dal professionista nell’ambito delle proprie attività manutentive. È quindi esclusa la possibilità di trasportare rifiuti pericolosi o rifiuti prodotti da soggetti terzi.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.

Per maggiori informazioni: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/DEL4_22.07.2026

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