Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha modificato, in data 22 dicembre 2025, il Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di “Giovane Agricoltore”, le quali riguarderanno tutte le nuove iscrizioni che perverranno dal 2026.
Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate:
- Modifica all’articolo 5, comma 1, lettera c), punto 3), il quale ora recita che, come requisiti, sono richiesti: titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare,mambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale
- Modifica all’articolo 5, comma 9, il quale è stato sostituito da: “Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1,lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) devono essere posseduti e presentati all’organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’inammissibilità della domanda”
La circolare è disponibile qui: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23933
In definitiva i requisiti per essere riconosciuti come Giovane Agricoltore sono ora:
- insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda;
- non avere più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto;
- essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
- titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado (le vecchie superiori ndr) a indirizzo agricolo, ed equipollenti;
- titolo di scuola secondaria di primo grado (le vecchie medie ndr) e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di minimo 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
- titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno;
- partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.





